mercoledì 29 gennaio 2014

COME ANDRA' A FINIRE LA STORIA DELLA DIFFAMAZIONE

TAMBURRINO-CONGREGAZIONE DEL CLERO-SEGNATURA APOSTOLICA...E VAI!!!!!!!

DALLA PASTOR BONUS DI GIOVANNI PAOLO II (PRESTO SANTO)

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

Articolo 121.

Questo dicastero, oltre ad esercitare la funzione di supremo tribunale, provvede alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa.

Articolo 122.

Esso giudica:

1· le querele di nullità e le richieste di «restitutio in integrum» contro le sentenze della Rota romana;

2· i ricorsi, nelle cause circa lo stato delle persone, contro il diniego di un nuovo esame della causa da parte della Rota romana;

3· le eccezioni di suspicione ed altre cause contro i giudici della Rota romana per atti compiuti nell'esercizio della loro funzione;

4· i conflitti di competenza tra tribunali, che non dipendono dal medesimo tribunale d'appello.

Articolo 123.

§ 1. Inoltre, esso giudica dei ricorsi, presentati entro il termine perentorio di trenta giorni utili, contro singoli atti amministrativi sia posti da dicasteri della Curia romana che da essi approvati, tutte le volte che si discuta se l'atto impugnato abbia violato una qualche legge, nel deliberare o nel procedere.

§ 2. In questi casi, oltre al giudizio di illegittimità, esso può anche giudicare, qualora il ricorrente lo chieda, circa la riparazione dei danni recati con l'atto illegittimo.

§ 3. Giudica anche di altre controversie amministrative, che sono ad esso deferite dal romano Pontefice o dai dicasteri della Curia romana, come pure dei conflitti di competenza tra i medesimi dicasteri.

Articolo 124.

Al medesimo compete anche di:

1· esercitare la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia e prendere misure, se necessario, nei confronti degli avvocati o dei procuratori;

2· giudicare circa le petizioni rivolte alla Sede apostolica per ottenere il deferimento della causa alla Rota Romana;

3· prorogare la competenza dei tribunali di grado inferiore;

4· concedere l'approvazione, riservata alla Santa Sede, del tribunale di appello, come pure promuovere e approvare l'erezione di tribunali interdiocesani.

Articolo 125.

La Segnatura apostolica è retta da una sua propria legge.

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SPERIAMO CHE DOPO LE CIALTRONATE ESPRESSE IN MANIERA IMPUNITA DA TAMBURRINO E LA CONGREGAZIONE DEL CLERO

CI SIA NELLA CHIESA QUALCHE TRIBUNALE

CHE RIESCA A FARE IL CONFRONTO TRA POSIZIONI DIVERGENTI

E NON SI LIMITI AD AFFERMARE CHE

"OGNI AUTORITA' NELLA CHIESA HA SEMPRE RAGIONE....A PRESCINDERE"

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SCUSATE SE E' POCO....

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Dice Tamburrino:
"inveritiera risulta l'affermazione del sac. Faustino Parisi di "non essere" il legale rappresentante della struttura Ginnasio Liceo "S.Cuore"....bla bla bla

E' vero che con quella bocca Tamburrino può dire quello che vuole....ma uno straccio di documento, di prova, a conferma di quello che dice, mi pare il minimo perché l'affermazione non diventi una spudorata diffamazione...Così usa tra gli uomini su questa terra....
Ma niente Tamburrino crede di aver ragione
a prescindere dal portare le prove di quanto dice...
Di contro il sottoscritto lo ha sommerso di ben 100 documenti dai quali risulta invece, documento su documento, che lui e lui solo è il legale rappresentante della struttura Ginnasio Liceo "S.Cuore", anzi che quella struttura denominata "Ginnasio liceo S. Cuore" era operativa e già in atto fin dai tempi in cui era legalmente riconosciuta e anche nel primo anno di paritaria a "regolare" gestione del Seminario, ossia nell'anno scolastico 2006-2007, cioè prima ancora che il sottoscritto ne diventasse amministratore a partire dal giugno 2007 per l'anno scolastico 2007-2008....
Ma questo dettaglio ai caproni che hanno suggerito la frase fatidica, che "sarei io l'unico respondabile di tale struttura parallela", è totalmente sfuggito...
E lui se ne fotte di questi documenti, anzi se ne frega alla grande....
e non ha bisogno di dimostrare quello che dice....in quanto vescovo....
afferma e basta...manco fosse un'oracolo della sibilla cumana.

Dice la Congregazione del Clero, facendo eco-pappagallo delle frasi di Tamburrino:
"non verace risulta innanzitutto l'affermazione con la quale Ella dichiara di non essere più il legale rapprestante della struttura Ginnasio Liceo "Sacro Cuore"....

E' vero, anche la congregazione del Clero....non ha bisogno di dimostrare nulla, di quanto afferma, è bastato copiare Tamburrinio...
troppa fatica e troppo fastidio, verificare se alle parole corrispondono i fatti...
E' inutile sfogliare e risfogliare i due fogliettini del decreto della curia romana...
non c'è una sola citazione di un qualche documento a controprova...
L'unico riferimento per loro è la frase di Tamburrino...che loro copiano e riportano...
Una diffamazione, che vorrebbe far ricadere i debiti sul sottoscritto, è che sono fessi?
Per i minutanti della Congregazione del Clero quello che dice Tamburrino
è parola di Dio è vero a prescindere....
Per costoro evidentemente l'autorità nella chiesa
ha sempre ragione a prescindere dall'onere delle prove...
Eppure anche alla congregazione romana avevo inviato gli stessi 100 documenti dai quali risulta senza alcun'ombra di dubbio che l'unico Legale rappresentante della struttura "Ginnasio Liceo Sacro Cuore" è stato per ben 7 anni e rimane ancora oggi Tamburrino Francesco...che, come i documenti dimostrano, una tale struttura, denominata appunto Ginnasio-Liceo S.cuore, presisteva al mio arrivo come amministratore ed era gestita "regolarmente" dal seminario per tutto il primo anno di scuola paritaria
(dettaglio volutamente non preso in alcuna considerazione né da Tamburrino né tanto meno dalla Curia Romana....DISTRATTONI....o in mala fede?)

Ora la Segnatura Apostolica c'è....
pensata proprio per confrontare le tesi ed esprimere un giudizio....da tribunale e non da corte papale...spero
Un tribunale, diversamente dalla congregazione dovrebbe giudicare la cosa sui documenti di entrambe le parti....spero...
perché contrariamente a quanto pensano Tamburrino e la curia romana nella chiesa l'autorità non ha sempre e in ogni caso ragione
a prescindere dall'onere della prova....

E la diffamazione anche per la chiesa cattolica è e rimane sempre diffamazione....fino A PROVA CONTRARIA (mai fatta emergere ovviamente finora)

Non ci resta che aspettare....fiduciosi....

oh, ma poi ci sono sempre i tre gradi della giustizia civile, e chi se li perde...
nel diritto italiano la diffamazione è un reato, art. 595 del diritto penale e 2043 del codice civile

Qualcuno pensa che la cosa finisce così facilmente?

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